Guida all'ICI


1) Chi deve e chi non deve pagare l'ICI
2) Come si calcola l'ICI
3) Aliquote ICI
4) Dichiarazione e comunicazione ICI
4) Detrazione abitazione principale
5) Pertinenze
6) Come si paga
7) Rimborsi
8) Esempio di calcolo dell'ICI



Chi deve e chi non deve pagare l'ICI
Sono tenuti al pagamento dell'ICI:
- i proprietari di immobili, di aree edificabili e terreni agricoli nel territorio italiano;
- i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie);
- i locatari nel caso di immobili concessi in leasing;
- i concessionari di immobili ubicati su aree demaniali;
- il coniuge al quale viene assegnato l'alloggio di famiglia in caso di separazione o di divorzio;
- il coniuge superstite (con diritto di abitazione);
- i soci di cooperative edilizie;
- gli assegnatari di alloggi IACP.

Non devono pagare l'ICI:
- il nudo proprietario di un bene immobile (casa, area edificabile, terreno agricolo);
- l'affittuario di un bene immobile (casa, area edificabile, terreno agricolo);
- il comodatario (cioè colui che riceve il bene immobile in comodato);
- chi concede il bene immobile in leasing;
- gli altri eredi diversi dal coniuge superstite (se il coniuge superstite ha il diritto di abitazione).

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Come si calcola l'ICI
- Per i fabbricati l'ICI va calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l'immobile; la base imponibile, a sua volta, si calcola moltiplicando la rendita catastale (se il fabbricato non è ancora accatastato si può utilizzare, per il calcolo, la rendita attribuita a fabbricati simili, cioè la rendita presunta), rivalutata del 5%, per un coefficiente moltiplicatore che cambia a seconda delle categorie catastali; in particolare la rendita catastale rivalutata del 5% va moltiplicata per:
  • 100 nel caso di immobili appartenenti ai gruppi catastali A, B e C (fatta eccezione per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/10 e C/1);
  • 50 nel caso di immobili appartenenti al gruppo catastale D ed alla categoria catastale A/10;
  • 34 nel caso di immobili appartenenti alla categoria catastale C/1.
- Per le aree edificabili la base imponibile corrisponde al valore commerciale risultante al 1 gennaio dell'anno di imposizione.
- Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultane in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.

Il calcolo dell'ICI deve anche tener conto del periodo di possesso del bene immobile: se in un anno la proprietà (o il diritto reale di godimento) si è protratta ad esempio solo per 7 mensilità, l'imposta dovuta dovrà essere calcolata su questo periodo (dividendo l'importo totale annuo dell'ICI per 12 e moltiplicando il risultato per 7). La mensilità va contata per intero se il periodo di possesso supera i 14 giorni, altrimenti non va contata (se, ad esempio, si entra in possesso dell'immobile il 15 del mese, questo viene contato per intero).


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Aliquote ICI
Come visto nel precedente paragrafo, l'ICI viene calcolata applicando alla base imponibile del bene immobile l'aliquota vigente nel Comune destinatario dell'imposta. Generalmente i Comuni adottano un'aliquota ordinaria ed altre aliquote ridotte o maggiorate secondo gli immobili ed i soggetti passivi. Ad esempio , il Comune di Firenze, per il 2004, ha adottato aliquote differenziate che vanno dal 5,60 per mille (abitazione principale) al 9 per mille (unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni). Anche in questo caso è consigliabile rivolgersi al Comune competente per conoscere le aliquote adottate. E' altresì possibile consultare un elenco aggiornato, curato dell'ANCI, delle aliquote ICI adottate da tutti i Comuni italiani al seguente indirizzo: www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp.
L’Ici è ridotta al 50% se il fabbricato è dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato; la riduzione si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.


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Dichiarazioni e comunicazioni ICI
Gli immobili soggetti al pagamento dell'ICI devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso. La dichiarazione ICI non deve essere ripresentata negli anni successivi, a meno che intervengano fatti (acquisto, cessione ecc.) che influiscano sul calcolo del tributo.
Nella realtà, molti Comuni, cui la legge riconosce ampi poteri regolamentari in materia di ICI, hanno eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione introducendo, al suo posto, l'obbligo di comunicare gli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva. Poiché i Comuni dispongono di un'ampia autonomia nel determinare la forma e i termini della comunicazione ICI, è consigliabile rivolgersi al Comune destinatario del tributo almeno un volta all'anno per sapere se siano state adottate delibere regolamentari in materia di ICI.


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Detrazione abitazione principale
La detrazione per l'abitazione principale che, per l'anno 2004, è di Euro 103,29 (lire 200.000), va riferita al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere divisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali fra loro. La detrazione prima casa va riconosciuta all'abitazione sfitta di anziani e disabili ricoverati permanentemente (con la residenza) in ospedali o istituti di cura. Per i soggetti particolare disagiati, i Comuni hanno la facoltà di ridurre l'imposta del 50% oppure di aumentare la detrazione prima casa fino ad Euro 258,23 ed anche oltre (L. 9-5-1997 n. 122; D.lsg. 15-12-1997 n. 446, art. 58, c.3). Per i cittadini italiani residenti all'estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

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Pertinenze
Con il termine pertinenze si intendono gli immobili a stretto servizio del fabbricato principale; può rientrare in questa categoria, ad esempio, il garage, la soffitta, la cantina ecc.. Dal primo gennaio del 2001, alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno esteso la riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Fino all'anno d'imposta 2000, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale non si applica alle pertinenze degli immobili, tranne che nei Comuni che hanno già applicato, con specifica delibera, l'aliquota ridotta anche per i beni immobili adibiti a pertinenze. Nel caso di un'abitazione principale con più di una pertinenza, è facoltà del Comune competente estendere la possibilità di applicazione dell'aliquota ridotta ad una sola oppure a più pertinenze.

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Come si paga
Il versamento dell'Ici va eseguito a favore del Comune sul cui territorio si trovano gli immobili assoggettati all'imposta; quindi, nel caso si posseggano più immobili situati in Comuni diversi, bisognerà effettuare un versamento per ogni comune beneficiario, mentre, se gli immobili posseduti si trovano nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se esistono più titolari di uno stesso immobile, ciascuno di essi dovrà eseguire un distinto versamento per la propria quota parte di imposta. Dal 1998 alle amministrazioni locali è stato attribuito ampio potere regolamentare per disciplinare i tributi locali: possono, tra l'altro, prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento mediante concessionario, la possibilità di effettuare il versamento dell'Ici su un conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune o direttamente presso gli sportelli della tesoreria comunale. In assenza di modifiche regolamentari (a tale scopo, ma anche e soprattutto per conoscere aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso, è opportuno chiedere informazioni all'ufficio tributi del proprio comune), l'Ici va pagata tramite il competente concessionario della riscossione, utilizzando il bollettino di c/c postale approvato con decreto ministeriale 10-12-2001 da presentare o ad un ufficio postale, o allo sportello del Concessionario, o allo sportello di una banca convenzionata con il Concessionario. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate (acconto e saldo) secondo le seguenti modalità: a) la prima rata, da pagare tra il 1 e il 30 giugno, è pari al 50% dell'imposta totale. Qualora al momento del pagamento della prima rata il Comune competente non abbia ancora deliberato le aliquote e le detrazioni per l'anno in corso, la prima rata va calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore l'anno precedente; b) la seconda rata deve essere versata tra il 1 e il 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Nel caso sopracitato in cui la prima rata sia stata calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l'anno precedente, la seconda rata viene calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione dal 1 al 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo dilazionato, cioè sull'importo della prima rata non versata entro il 30 giugno. Per agevolare ai suddetti soggetti il pagameto dell'imposta, la legge ha previsto, ulteriori modalità di versamento in alternativa a quelle ordinarie

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Rimborsi
I rimborsi in materia di Ici vanno richiesti al Comune al quale è stata versata l’imposta non dovuta, entro il termine di tre anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione (ad esempio, dalla data in cui venga accertata, dal Catasto, una rendita più bassa rispetto a quella presunta, sulla cui base è stata calcolata l'imposta negli anni precedenti).

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Esempio di calcolo dell'ICI
Il signor Rossi vive con la moglie in un appartamento, nel territorio del Comune di Firenze, di cui è comproprietario al 50% con la moglie. La rendita catastale dell'immobile, appartenente alla categoria catastale A/2, è di euro 1.547,00. Nel corso del 2004, i coniugi Rossi decidono di trasferirsi in un'altra città e vendono il loro appartamento; il passaggio di proprietà avviene il 16 settembre 2004.
Vediamo come si calcola l'ICI che il signor Rossi dovrà versare al Comune di Firenze per l'anno 2004: prima di tutto occorre calcolare la base imponibile che, come visto sopra, si ottiene moltiplicando la rendita catastale accertata (o presunta), rivalutata del 5%, per un coefficiente moltiplicatore che, nel nostro caso (categ. catast. A/2), è pari a 100.


Base imponibile = [1547,00 + (1547,00 x 0,05)] x100 = 162.435,00 euro

A questo punto, dovremo applicare alla base imponibile calcolata, l'aliquota vigente nel Comune di Firenze per le abitazioni principali, che per l'anno 2004, è del 5,60 per mille:

ICI totale = 162.435,00 x 5,60/1000 = 909,64 euro

Il signor Rossi, come visto sopra, possiede solo il 50% dell'immobile, quindi la sua quota sarà pari a:

Quota ICI sig. Rossi = 909,64/2 = 454,82 euro

Dovremo ora considerare che il possesso del 50% dell'immobile da parte del signor Rossi termina il 16 settembre; di conseguenza egli sarà tenuto al pagamento dell'imposta 2004 limitatamente ai primi 9 mesi dell'anno (si ricorda che una mensilità deve essere considerata per intero se il periodo di possesso supera i 14 giorni, altrimenti non va contata).

ICI dovuta dal sig. Rossi per il 2004 al lordo della detrazione per abitazione principale = 454,82 x 9/12 = 341,11 euro

Infine, il signor Rossi avrà diritto a metà della detrazione prevista per l'abitazione principale (l'altra metà spetterà alla moglie); anche in questo caso, però, la detrazione andrà calcolata limitatamente ai primi 9 mesi dell'anno, nei quali i coniugi Rossi sono stati effettivamente in possesso dell'immobile; quindi, poiché la detrazione prevista dal Comune di Firenze per il 2004 è di euro 103,29, avremo:

Detrazione spettante al sig. Rossi = (103,29/2) x 9/12 = 38,73 euro

ICI dovuta dal sig. Rossi per il 2004 al Comune di Firenze = 341,11 - 38,73 = 302,38 euro

Il signor Rossi potrà pagare l'imposta dovuta in due rate, rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre, ciascuna dell'importo di euro 302,38/2 = euro 151,19



Bollettino ICI - I rata (acconto) 2004 - signor Rossi
bollettino relativo all'acconto ici 2004




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